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D. 04/08/2005 n. 1785.2. Le tariffe di rigassificazione dei nuovi terminali sono articolate secondo i criteri previsti negli articoli 6, 8 e 9, a partire dai ricavi calcolati ai sensi del comma 5.1. 5.3. Per i nuovi terminali, relativamente ai quali è stato riconosciuto un diritto di allocazione ai sensi dell'art. 27 della legge n. 273/2002, le tariffe sono calcolate ai sensi del comma 5.2, a prescindere dal regime di esenzione e applicate alla capacità non oggetto del diritto di allocazione. Titolo III DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI Art. 6 - Tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo 6.1. La tariffa per il servizio di rigassificazione continuativo su base annuale, TL, per l'utente che approda al terminale, consegna gas naturale liquefatto e ritira volumi di gas rigassificati all'ingresso della rete nazionale, è data dalla seguente formula: TL - Cqs *Qs + Cna * NA (CVL CVLP )* E dove: Cqs è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido; QS sono le quantità contrattuali di Gnl consegnabili nell’anno, espresse in metri cubi di Gnl liquido/anno; Cna è il corrispettivo unitario associato agli approdi effettivi, espresso in euro per numero di approdi; NA è il numero annuo di approdi; CVL è il corrispettivo unitario variabile per l’energia associata ai volumi rigassificati, espresso in euro/gigajoule; CVLP è il corrispettivo unitario variabile integrativo per l’energia associata ai volumi rigassificati, espresso in euro/gigajoule di cui al comma 9.2; E è la quantità di energia associata ai volumi di Gnl rigassificati(al netto dei consumi e perdite), espressa in gigajoule/anno. 6.2. Il corrispettivo di impegno Cqs non è dovuto dall'utente del servizio continuativo per la capacità di rigassificazione non utilizzata, resa disponibile e conferita dall'impresa di rigassificazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 167/05. 6.3. L'impresa di rigassificazione definisce, previa verifica dell'Autorità, la quota percentuale a copertura dei consumi e perdite della catena della rigassificazione che dovrà essere corrisposta dall'utente del terminale. In sostituzione del corrispettivo in natura e ove la tecnologia di rigassificazione lo giustifica, potrà essere individuata una quota dei costi operativi da non assoggettare a recupero di produttività. Art. 7 - Tariffa di rigassificazione per il servizio su base spot 7.1. La tariffa per il servizio di rigassificazione spot, TLspot, è data dalla seguente formula: TLspot = a*Cqs*QS+Cna*NA+(CVL+CVLP)*E dove aè un coefficiente che per il secondo periodo di regolazione è pari a 0,7. Art. 8 - Corrispettivi unitari di rigassificazione facenti parte della tariffa 8.1. Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 11 e 14, l'impresa di rigassificazione calcola i corrispettivi unitari Cqs e Cna e il corrispettivo unitario variabile CVL e CVLP secondo le disposizioni dei commi 8.2 e 8.3 e dell'art. 9, secondo criteri di trasparenza e imparzialità. 8.2. Il corrispettivo unitario Cqs, è calcolato annualmente in modo che il prodotto di tale corrispettivo moltiplicato per la quantità di Gnl consegnabile nell’anno al terminale non sia superiore alla somma dei ricavi di riferimento (RLQ+RLNI-RSCL-FCL) aggiornati per l’anno termico di applicazione con i criteri di cui all’art.10. 8.3. Il corrispettivo unitario Cna è calcolato annualmente come rapporto tra il valore di riferimento RLA e il numero medio di approdi annui effettuabili presso il terminale, stimato dall'impresa di rigassificazione ma sottoposto a verifica da parte dell'autorità sulla base dei valori storici e dei limiti fisici di approdo. Art. 9 - Corrispettivo variabile 9.1. L'impresa di rigassificazione calcola CVL come rapporto tra il valore di riferimento RLE e il 90% dell'energia corrispondente ai volumi massimi rigassificabili dall'impianto. 9.2. Il corrispettivo variabile integrativo, CVLP riconosciuto ai sensi della deliberazione n. 120/2001 a fronte degli investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione, continua ad essere applicato in modo da avere effetto per un periodo di sei anni dall'entrata in servizio delle opere relative. Art. 10 - Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe 10.1. Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte dei ricavi riconducibile ai costi operativi e alla quota di ammortamento riconosciuta RLco+amm, è aggiornata mediante la seguente formula: RLco+ammt=RLco+ammt-1(1+It-1-RP+Y+Q+W) dove: It-1 è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consume per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’ISTAT; RP è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività pari all’1,5% ; Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo; Q è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali recuperi di qualità rispetto a standard prefissati; W è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attività volte al controllo della domanda e all’uso efficiente delle risorse. Con successivi provvedimenti l’autorità definisce i parametri Y, Q e W. Fino all’emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari a zero. 10.2. Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il costo riconosciuto del capitale investito netto, RLcapitale è aggiornato mediante il ricalcalo annuale del capitale investito netto, sulla base dei criteri indicati all’art.3, comma 3.3, tenuto conto dell’inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall’impresa di rigassificazione nel corso del periodo, e calcolando la quota del fondo ammortamento relativo agli anni successivi al 2004 sulla base delle durate convenzionali riportate in tabella 1. 10.3. Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al secondo, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, secondo i criteri degli articoli 6 e 8, il fattore correttivo FCL è così determinato: LL LL FCt = (REFt -2 - RLt-2Q RLNIt -2 RSCt -2 FCt-2 )(1+ r) dove: FCtL è il fattore correttivo per l’anno termico t; r è il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell’ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,41% REFt- L 2 sono i ricavi conseguiti applicando i corrispettivi di cui agli articoli 6 7, al lordo di eventuali riduzioni operate dall’impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità effettivamente conferite per l’anno termico t-2. FCtL -2 è il correttivo determinato per l’anno termico t-2. 10.4. Ai fini del calcolo del corrispettivo Cqs, di cui all’art.8, comma 8.2, l’impresa di rigassificazione considera il fattore correttivo FCtL -2 calcolato ai sensi del comma 10.3 per un ammontare fino al 2% dei ricavi di riferimento (RLa+RLNI-RSCL). Gli importi eccedenti tale soglia sono considerati ai fini del calcolo del corrispettivo Cqs, di cui all’art.8, comma 8.2, ripartendo l’ammontare sui quattro anni termici successivi, tenuto conto della rivalutazione annua di cui al comma 10.3. 10.5. Nel calcolo dei ricavi effettivi, REF, si terrà conto anche di eventuali ricavi addizionali riscossi dall'impresa di rigassificazione e percepiti ai sensi di disposizioni stabilite dalle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, di disposizioni stabilite dal codice di rigassificazione predisposto ai sensi della deliberazione n. 167/2005, nonchè di nuovi ricavi derivanti da altre attività. 10.6. Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di rigassificazione CVL associato all'energia rigassificata è soggetto ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula: CVLt = CVt-1 x (1+It-1 – RPL) dove RPL è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività per la quota di costo legata all’energia rigassificata, pari all’1,5%. 10.7. A partire dall'anno termico 2007-2008, l'impresa di rigassificazione in aggiunta alla quota RLNI «t» relativa agli investimenti realizzati nell'esercizio precedente, di cui all'art. 4, comma 4.3, somma il valore aggiornato della quota di ricavi RLNI relativa agli investimenti realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolata come segue a) la quota di remunerazione riconosciuta per ciascuna tipologia di investimento, calcolata con riferimento al valore cumulato fino all'anno termico t-2 degli investimenti realizzati negli esercizi precedenti, a partire dall'anno 2005, calcolato con il metodo del costo storico rivalutato, di cui all'art. 3, tenuto conto dell'inflazione, del fondo ammortamento relativo ai soli cespiti entrati in esercizio, calcolato sulla base delle durate convenzionali indicate in tabella 1, e dei contributi pubblici percepiti b) la quota AMM «NI» riconosciuta ai sensi dell'art. 4, comma 4.3, aggiornata sulla base della seguente formula: AMMNI = AMMNIt-1 (1+It-1 – RP+Y+Q+W) 10.8. L'autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dal 1° ottobre 2008, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento. Art. 11 - Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe 11.1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di rigassificazione presentano all'autorità a) i ricavi RL^«C», RL^«A» e RL^«Q» definiti come ai precedenti articoli 3 e 5, aggiornati in base all'art. 10 e relativi al successivo anno termico b) i ricavi RLNI, definiti ai sensi dell'art. 4 e aggiornati in base all'art. 10, e relativi al successivo anno termico c) le proposte dei corrispettivi di cui all'art. 6 relativi all'impianto di rigassificazione, calcolati sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3, 4, 5 e 10 del presente provvedimento, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte. 11.2. Le proposte di cui al precedente comma 11.1, sono approvate qualora l'autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento. 11.3. Entro quindici giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'autorità, l'impresa di rigassificazione pubblica, i corrispettivi di cui al precedente art. 6. Art. 12 - Attestazione e verifica dei ricavi 12.1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'impresa di rigassificazione trasmette all'autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 12.2, conseguiti nel precedente anno termico. 12.2. La dichiarazione di cui al comma 12.1 da rendersi da parte dell'impresa di rigassificazione deve indicare a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 b) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento previsti nelle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, nonchè dalla deliberazione n. 167/2005 c) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dalle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione, dal codice di rigassificazione predisposto ai sensi della deliberazione n. 167/2005, nonchè i nuovi ricavi derivanti da altre attività d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b) e c), le relative capacità conferite e le quantità rigassificate nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari. Titolo IV INCENTIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI TERMINALI Art. 13 - Misure per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali 13.1. Le misure tariffarie per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali, di cui ai commi 13.2 e 13.3, diventano efficaci dall'anno termico di entrata in esercizio di un nuovo impianto di rigassificazione di Gnl. |
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